La possibilità di invocare, ai fini dell’imposta di registro il valore del bene immobile sulla base della rendita catastale la situazione di fatto dello stesso deve essere conforme ai dati catastali al tempo dell'atto di trasferimento della proprietà. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 30185 del 15 dicembre 2017)
L'adozione del criterio di determinazione automatica del valore dell'immobile, ex art. 52, comma IV, del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di Registro), stabilisce un limite al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Tale limite trova la sua giustificazione nella presunzione legale di corrispondenza del valore dichiarato dalle parti, in applicazione dei criteri catastali, a quello venale. Presupposto per l'applicazione di tale criterio è che la rendita catastale attribuita sia conforme allo stato di fatto dell'immobile al momento dell'atto sottoposto a registrazione. Qualora la situazione di fatto dell'immobile sia mutata rispetto a quella considerata ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la suddetta presunzione di conformità viene privata del suo fondamento logico. In tale situazione l'Amministrazione finanziaria è legittimata a stabilire, con diverso criterio, il valore venale dell'immobile, che deve, a tal fine, essere considerato come privo di rendita.