Invalidità del contratto di locazione. Limiti al principio della retroattività degli effetti della nullità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3971 del 12 febbraio 2019)
Qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un'inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.
L'omesso pagamento del canone legittima il locatore ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ed è infondata l'eccezione di nullità del contratto per inidoneità dell'immobile all'uso abitativo, e la conseguente richiesta di restituzione dei canoni pagati, se il conduttore ha usufruito del godimento dell'immobile.