Indivisibiità del cortile comune condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 4014 del 18 febbraio 2020)
L’esclusione della condominialità del bene – e dunque l’inapplicabilità dell’art. 1119 c.c. - non ne comporta in automatico la divisibilità. Se infatti il bene è oggetto di comunione, ai sensi degli artt. 1111 e 1112 c.c., la divisione è possibile solo se non ne pregiudica la destinazione d’uso.
È esclusa la divisione del cortile dello stabile di proprietà non condominiale se il bene cessa di servire all’uso a cui è destinato. L’azione può essere proposta anche da uno dei comproprietari ma spetta al giudice valutare che l’immobile di proprietà comune mantenga la destinazione originaria.