Il risarcimento per violazione di patti parasociali deve fare i conti con la prova del concreto pregiudizio subito. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17200 del 1 agosto 2013)
L’imprenditore ha diritto a essere risarcito per i danni conseguenti alla violazione di patti parasociali solo se riesce a dimostrare in giudizio l’effettivo pregiudizio sofferto. In particolare, riservare la nomina di un consigliere delegato al socio di minoranza non è di per sé un pregiudizio per gli altri soci.