Il risarcimento per violazione di patti parasociali deve fare i conti con la prova del concreto pregiudizio subito. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17200 del 1 agosto 2013)

L’imprenditore ha diritto a essere risarcito per i danni conseguenti alla violazione di patti parasociali solo se riesce a dimostrare in giudizio l’effettivo pregiudizio sofferto. In particolare, riservare la nomina di un consigliere delegato al socio di minoranza non è di per sé un pregiudizio per gli altri soci.

Commento

(di Daniele Minussi)
Soltanto sullo sfondo della pronunzia la questione della validità del patto parasociale consistente nel sindacato di voto finalizzato all'espressione della nomina dei soggetti destinati a rivestire la qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, la decisione si occupa del merito. E' stato così deciso che il diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla violazione del patto parasociale deve comunque fare i conti con l'aspetto probatorio legato alla dimostrazione del pregiudizio concretamente subito (nella fattispecie rimasto indimostrato).

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