Il notaio sospeso cessa di assistere i clienti raggiunti da avvisi di liquidazione? Può essere destituito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21830 del 9 ottobre 2020)

Può essere colpito dalla destituzione il notaio che non assiste i clienti raggiunti da avvisi di liquidazione mentre è sospeso dall’attività. Il notaio sospeso non cessa infatti di appartenere all'ordine professionale. Egli dunque rimane destinatario dei doveri previsti dal codice deontologico che non siano incompatibili con il divieto di esercitare, tra i quali il dovere di prestare assistenza ai clienti nella fase successiva alla stipula, ciò che nella fattispecie si concretava nell'interlocuzione con clienti che avevano ricevuto richieste di pagamento all'erario di somme da essi versate al professionista.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche il notaio sospeso deve assistere i clienti che gli domandano spiegazioni in merito alle richieste avanzate dall'AE con riferimento agli atti stipulati a ministero dello stesso professionista. Ciò a maggior ragione quando il motivo della sospensione fosse individuato proprio nel mancato rispetto dei termini per la registrazione degli atti perfezionati dal notaio ed in relazione ai quali egli è responsabile di imposta, addirittura rispondendo del reato di peculato per le somme eventualmente anticipate dal cliente e non versate. La violazione del disposto di cui alla lettera d) dell'art.42 del codice deontologico, tenuto conto della concreta situazione, ha condotto all'applicazione della più grave delle sanzioni di cui all'art. 147 l.n., vale a dire la destituzione.

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