Il matrimonio fra persone dello stesso sesso e contratto all’estero fra un cittadino italiano e uno straniero non è trascrivibile nei registri dello stato civile in Italia. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11696 del 14 maggio 2018)
Deve ritenersi legittimo il rifiuto di trascrivere in Italia il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato in un Paese estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero dovendosi ritenere che il legislatore italiano abbia inteso esercitare pienamente la libertà di scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive coerentemente con il quadro convenzionale (artt. 8 e 12 Cedu) e con quello derivante dal sistema anche costituzionale dell’Unione europea (art. 9 Carta dei diritti fondamentali Ue) laddove risulta prefigurato un sistema di riconoscimento delle unioni omoaffettive, contratte all’estero, fondato sulla preminenza del modello adottato nel diritto interno delle unioni civili.
Nel caso di matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso trova applicazione il dettato di cui all'
art. 32 bis della legge n. 218/1995, e, pertanto, l'atto, convertendosi automaticamente in unione civile, non può essere trascritto come matrimonio.