Il custode deve ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego. (Cass. Civ., Sez. III, n. 21508 del 18 ottobre 2011)

In tema di responsabilità di sinistri stradali, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. Dunque l'ente proprietario dell'infrastruttura di collegamento è responsabile del sinistro provocato dal fango e dai detriti non tempestivamente rimossi, specie se su una strada importante, e deve risarcire la vittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia nega il fondamento dell'orientamento di cui costituisce espressione Cass.Civ. Sez. III 22592/2004 (in base al quale l'estensione del bene appartenente al demanio stradale avrebbe potuto costituire elemento ex se esimente rispetto alla responsabilità per custodia della cosa). Per una critica a questa impostazione cfr. già Cass. Civ. Sez. III 20427/2008.

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