Il condomino non può ampliare la porta del locale deposito frontistante al cortile comune per trasformarlo in box. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24720 del 3 ottobre 2019)

In tema di codominio, in considerazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. al condomino, il quale nell'utilizzo della cosa comune non deve alterarne la destinazione, né impedire agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, l'alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all'entità e alla qualità dell'incidenza del nuovo uso, giacché l'utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condomino è consentita quando la stessa non alteri l'equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti di costoro.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. il condomino aveva provveduto in via del tutto autonoma ad ampliare la porta che affacciava sul cortile comune condominiale allo scopo di permettere l’accesso al locale retrostante, trasformandolo in box per autoveicoli. La Cassazione ha reputato che tale immutazione venga di fatto a limitare il diritto all’uso della cosa comune (tale il cortile comune condominiale) perché impone agli altri condomini di lasciare libero il passaggio per il transito dell’auto del titolare dell’autorimessa.

Aggiungi un commento