Gravità dell'inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione del contratto. La valutazione giudiziale deve essere ancorata ad elementi concreti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13784 del 17 maggio 2024)
In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. Parametri che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.