Gravità dell'inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione del contratto. La valutazione giudiziale deve essere ancorata ad elementi concreti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13784 del 17 maggio 2024)

In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. Parametri che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la risoluzione giudiziale del contratto è conseguente all'accertamento della gravità dell'inadempimento di una delle parti. La valutazione di tale elemento è legalmente ancorata, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ. ad un parametro che possiede una doppia valenza: da un lato l'inadempimento deve essere "di non scarsa importanza" (evocandosi un grado oggettivo della gravità della condotta antigiuridica), dall'altro detta rilevanza va ricondotta al concreto interesse della parte non inadempiente (facendosi riferimento alla considerazione soggettiva dell'interesse del contraente colpito dalla condotta inadempiente dell'altra parte). Per tale motivo la valutazione del Giudice non può sostanziarsi in evocazioni astratte, ma deve essere ancorata ad elementi concreti e desumibili dalle risultanze del giudizio.

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