Effetti costitutivi dell'intavolazione e acquisto mortis causa. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13273 del 18 maggio 2021)

Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle province già austroungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'iscrizione del certificato d'eredità non determina l'acquisto a causa di morte, che procede pur sempre dall'accettazione: la formalità pubblicitaria non svolge neppure la funzione di rendere opponibile l'acquisto ereditario. La S.C. ha dunque confermato, nella fattispecie, la sentenza resa in grado di appello secondo cui la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di uno specifico soggetto non può determinare l'acquisto di un bene alla massa ereditaria. Ne discende l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti. Si veda, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI-II, 9713/2017.

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