Edilizia popolare. Natura di bene pubblico del complesso immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36907 del 16 dicembre 2022)

È possibile catalogare non più come bene pubblico il complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare allorquando è completata l'alienazione ai privati di tutti i singoli alloggi. Infatti, in presenza di un immobile ancora destinato allo scopo pubblico, sia pure limitatamente anche a una sola delle unità abitative assegnata in uso, non può ravvisarsi la sussistenza di atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà continuare perseguire lo scopo di legge; cosicché deve escludersi la sussistenza di una sdemanializzazione tacita ex art. 829 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la sdemanializzazione di un bene, ai sensi dell'art. 829 cod. civ. può essere conseguita non soltanto in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di sclassificazione (inteso come eliminazione del bene dall'elenco dei beni demaniali) ma anche in seguito alla concreta condotta tenuta dall'amministrazione (c.d. sdemanializzazione tacita: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2635/93; Cass. Civ. Sez. II, 4089/96), con la pronunzia in esame si mette a fuoco come un complesso di edilizia popolare non possa perdere la natura di bene pubblico se non quando sia stata completata interamente la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.

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