Donazione modale. Inadempimento dell'obbligazione: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28580 del 3 ottobre 2022)

Il quarto comma dell’art. 793 cod.civ. dispone che la risoluzione per inadempimento dell’onere da cui è gravata la donazione può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi “se preveduta nell’atto di donazione”. Il disposto dell’articolo è stato interpretato nel senso che “la risoluzione della donazione, per inadempimento dell’onere imposto al donatario, è consentita, ai sensi dell’art. 793, quarto comma, cod.civ., solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Verrebbe da dire: "in claris non fit interpretatio". In effetti sarebbe stato difficile conferire al testo dell'art. 793 cod.civ. un significato differente, avendo la norma specificato oltre ogni dubbio la necessità di una espressa previsione testuale all'interno dell'atto di liberalità della sanzione della risoluzione per inadempimento per l'ipotesi della violazione dell'obbligazione modale. D'altronde il rimedio della risoluzione è tipicamente previsto per il sopraggiungere di anomalie funzionali del sinallagma contrattuale, elemento non presente nella donazione.

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