Donazione modale. Inadempimento dell'obbligazione: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28580 del 3 ottobre 2022)
Il quarto comma dell’art. 793 cod.civ. dispone che la risoluzione per inadempimento dell’onere da cui è gravata la donazione può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi “se preveduta nell’atto di donazione”. Il disposto dell’articolo è stato interpretato nel senso che “la risoluzione della donazione, per inadempimento dell’onere imposto al donatario, è consentita, ai sensi dell’art. 793, quarto comma, cod.civ., solo in ipotesi di espressa previsione nel relativo atto”.