Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita e abuso edilizio. Verifica relativa alla sanabilità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8749 del 3 aprile 2024)

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente alienante all’obbligo di sanare l’abuso correlato alla variazione della destinazione d’uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.

Commento

(di Daniele Minussi)
La domanda di risoluzione deve fondarsi, ai fini dell'emanazione della relativa pronunzia, su un inadempimento non lieve. Il giudizio sulla gravità dello stesso assume dunque una rilevanza decisiva. Nel caso in esame è stato deciso che la variazione della destinazione d’uso non introdotta in relazione al bene promesso in vendita, con l'insorgenza del correlativo obbligo di sanatoria del promittente alienante, deve essere vagliata alla stregua della sanabilità o meno della difformità. Si consideri tuttavia, in senso difforme Cass. Civ. Sez. II, ord. 10145/2021, essendosi deciso per la risoluzione per il sol fatto che fosse stato nascosto al promissario acquirente la mancata variazione della destinazione d'uso dell'immobile.

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