Domanda avanzata in appello intesa a rinnovare il giudizio relativo alla divisibilità dei beni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 40426 del 16 dicembre 2021)

In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo in denaro.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. la domanda intesa a determinare la permanenza della comunione in conseguenza della modificazione del numero dei condividenti e della consistenza delle quote è stata qualificata in chiave di richiesta di rinnovo della valutazione afferente la divisibilità del bene. Premesso infatti che in un giudizio inteso ad ottenere la divisione ereditaria, per definizione, non risulterebbe fondata (anzi palesandosi contraria all'essenza stessa del diritto di ciascun condividente di ottenere la propria quota) una domanda intesa ad ottenere che i beni rimanessero in comunione, altra cosa invece è la prospettazione di una mutata situazione alla luce della quale poter ottenere quella ripartizione dei beni in natura e che, a questo scopo, richiede un differimento della procedura in dipendenza della quale ad alcuni coeredi toccherebbe di essere soddisfatti in denaro.

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