Divisione giudiziale ereditaria: la domanda di attribuzione di beni indivisibili non è mai da considerare come domanda "nuova". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24174 dell'8 settembre 2021)

Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mai la domanda di attribuzione in via esclusiva del bene immobile non divisibile è domanda nuova e, come tale, può essere proposta anche in grado di appello per la prima volta dal condividente: è questa la conclusione alla quale è pervenuta la S.C., la quale fa leva sulla natura giuridica della medesima: non sarebbe connotata da negozialità, bensì costituirebbe una sorta di "appendice" naturalmente ricompresa nella domanda volta ad ottenere la cessazione della situazione di contitolarità dei beni ricadenti nella comunione incidentale ereditaria.

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