Divieto di mutatio libelli in riferimento all'ulteriore domanda risarcitoria proposta nel corso del giudizio instaurato nella causa promossa dal promissario acquirente per ottenere, inizialmente, pronunzia costitutiva ex art. 2932 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 870 del 23 gennaio 2012)
Nell’ambito di una controversia vertente sul contratto preliminare di compravendita, laddove gli attori agiscano per ottenere il trasferimento, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., dell’immobile loro promesso in vendita e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui avrebbero conseguito il bene e successivamente, a fronte della riconvenzionale di risoluzione avanzata dai convenuti, abbiano in via subordinata chiesto a loro volta la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento dei danni, facendoli consistere tra l’altro negli oneri straordinari che hanno corrisposto al condominio nel periodo in cui avevano abitato nell’appartamento, deve ritenersi che mentre la risoluzione, per il disposto dell’art. 1453 c.c., può senz’altro essere chiesta in luogo dell’adempimento, non può tuttavia essere proposta la ulteriore domanda di risarcimento, avente causa petendi e petitum diversi da quella originaria. La deroga al divieto di mutatio libelli, infatti, non si estende alle domande di risarcimento consequenziali, rispettivamente, a quelle di adempimento e di risoluzione e deve dunque ritenersi erronea la decisione di merito che, sul presupposto che «una generica domanda di risarcimento era già contenuta nell’atto introduttivo», ha ritenuto di poter provvedere su quella diversa che gli attori hanno proposto successivamente.