Difformità tra copie autentiche: necessità o meno della proposizione di querela di falso. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 27000 del 24 ottobre 2018)

Il principio per cui l'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, quale strumento imprescindibile per neutralizzarne il valore probatorio, trova applicazione quando le parti eseguano produzioni tra loro contrapposte, e non quando si tratti di copie prodotte dalla stessa parte processuale proprio al fine di sopperire a carenze del documento depositato in precedenza. In tale evenienza, il giudice è tenuto a procedere al raffronto comparativo tra esse e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, ad accedere, ove possibile e sempre che non sia proposta querela di falso, all'interpretazione che renda logicamente compatibili i rilevati profili di difformità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie venivano in considerazione due copie autentiche di un decreto ingiuntivo rilasciato a fronte di un credito contributivo prodotte dalla difesa dell'INPS. La prima recava soltanto il timbro con il nome del giudice, tuttavia priva della di lui sottoscrizione, l'altra contenente invece la sigla autografa del magistrato. Quid juris in relazione alla riferita difformità? La Cassazione, rilevando che la mancanza della dicitura "firmato", al di sotto del timbro con il nome del giudicante, era dipesa da una semplice dimenticanza della cancelleria, ha escluso che essa fosse tale da imporre la proposizione della querela ddi falso allo scopo di conferire valenza prevalente ad una delle due (conformemente al parere di Cass. 22469/2017), sulla scorta della considerazione che tale regola valga per l'ipotesi in cui le parti diano corso a produzioni documentali tra esse contrapposte e non, come nel caso, alla produzione effettuata da una soltanto delle parti. Ciò induca a degradare la fattispecie al rango di una mera irregolarità.

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