Differenza tra abuso di biancosegno e falso materiale, per la cui impugnativa occorra proporre querela di falso. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 899 del 17 gennaio 2018)

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.
La querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il funzionario di banca fa sottoscrivere, quale fideiussore, un modulo senza che siano riempiti i campi relativi ai soggetti da garantire ed a tutti gli elementi variabili, giustificando la prassi in relazione all'eventuale utilizzo nel caso in cui fossero stati attivati controlli dalla vigilanza bancaria. Quid juris nell'ipotesi in cui i detti campi vengano abusivamente riempiti in un tempo successivo in completo difetto di autorizzazione da parte dell'interessato? Secondo la pronunzia in commento non si tratta di falsità materiale, per la quale occorrerebbe procedere mercè proposizione di querela di falso, ma di mero abuso di biancosegno. Il riempimento non concordato configurerebbe cioè una condotta contraria ai patti assunti con il funzionario e non un comportamento in difetto assoluto di accordi precedentemente contratti.

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