Sottoscrizione in bianco



La sottoscrizione consiste nella apposizione personale dei propri dati identificativi, con una grafia che costituisce un tratto tipico personale. Il significato che si attribuisce a questa attività è quello corrispondente all'appropriazione da parte del sottoscrittore delle dichiarazioni che precedono il detto segno grafico nota1 .

Che cosa dire di una sottoscrizione che precede un foglio non compilato, vale a dire "in bianco"?
Innanzitutto, a rigore, occorre riferire che non si dovrebbe parlarne nei termini propri di "sottoscrizione": essa non si trova infatti apposta sotto un testo scritto. La firma potrebbe semplicemente corrispondere ad un mero segno senza importanza, fatto per gioco ovvero quasi automaticamente, sopra pensiero.

Per "biancosegno" o sottoscrizione in bianco non si intende certo questo: si vuol significare la apposizione della firma effettuata consapevolmente nella parte terminale di un foglio che è libero in quanto destinato (eventualmente) a ricevere il testo di una dichiarazione che dovrà essere successivamente compilata nota2.
Ciò importa che il sottoscrittore si sia preventivamente accordato con un altro soggetto in ordine all'attività di compilazione: a questo proposito si parla di negozio di riempimento.

E' altresì possibile che sia il sottoscrittore, sia un altro soggetto, in qualità di parti di un'intesa, si accordino affidando ad un terzo l'incarico di provvedere alla predisposizione della scrittura che sia stata preventivamente sottoscritta da entrambi. In queste ipotesi il problema è quello dei limiti entro i quali si deve ritenere ammesso il potere di determinazione rimesso al terzo, in veste di arbitratore (art. 1349 cod.civ.) ovvero di arbitro irrituale (qualora a costui sia devoluto il compito di decidere una controversia in via transattiva ( Cass. Civ. Sez. I 1238/80 ) nota3.

Che cosa fare se il soggetto al quale è stato demandato l'incarico di riempire il foglio in bianco si discosti dalle istruzioni ricevute precedentemente o ne abusi? E' ovviamente escluso che il sottoscrittore possa disconoscere la propria firma apposta al termine della scrittura, ancorchè riempita in difformità rispetto ai criteri predeterminati. Il rimedio della querela di falso pare esperibile unicamente nel caso in cui facessero del tutto difetto accordi intesi a determinare il contenuto della scrittura (Cass. Civ., Sez. III, 899/2018; Civ. Sez. III 3624/96 ; Cass. Civ. Sez. II 4370/82 ) nota4. Quando invece si trattasse di impugnare un riempimento divergente rispetto alle intese, si deve ritenere che siano praticabili gli ordinari mezzi per far valere i vizi della volontà negoziale ( Cass. Civ. Sez. I 6093/86 ) nota5 . E' stata anche evocata la necessità che si dia la prova del fatto che il soggetto ha agito contrariamente ai patti assunti in precedenza ( Cass. Civ. Sez. Lavoro 7664/92 ).

Deve infine escludersi che sia possibile validamente conferire un'autorizzazione ad effettuare il riempimento del foglio con un contenuto indeterminato ovvero secondo il mero arbitrio del terzo.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.289.
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nota2

Così anche Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.864.
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nota3

Cfr.Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.456.
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nota4

Anche in dottrina si sostiene simile posizione quando si afferma che si deve differenziare l'ipotesi in cui il terzo ecceda i poteri conferitogli da quella in cui l'autorizzazione manchi del tutto: nel primo caso si applicheranno i rimedi ordinari di cui all'art.1433 cod.civ. , mentre solo nel secondo caso potrebbe essere proposta una querela di falso, mancando ogni collegamento causale tra sottoscrizione e dichiarazione (Sacco, Il contratto, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.X, p.70 ). Altri ritengono che la querela di falso non potrebbe essere proposta neppure in quest'ultimo caso, giacché simili argomentazioni attengono non tanto al problema della forma, quanto a quello della corrispondenza tra volontà e dichiarazione.E' allora a questo aspetto che occorre rivolgere l'attenzione qualora il terzo abbia, abusivamente o eccedendo i limiti conferitogli, riempito il documento in bianco (Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.457).
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nota5

A giudizio del Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.290, la possibilità di eccepire il difetto di poteri sarebbe preclusa nel caso in cui il firmatario abbia col proprio comportamento concorso a creare una situazione di apparenza.
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Bibliografia

  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993

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