Dichiarazione non veritiera del venditore circa l'insussistenza di vincoli e gravami (nella specie sequestro preventivo penale). Reato di falso: non sussiste. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 14382 del 2 aprile 2019)

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, né quello di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di chi dichiari falsamente in un atto notarile di compravendita di un bene immobile che lo stesso non è sottoposto a sequestro, in quanto l'atto nel quale la dichiarazione è trasfusa non è destinato a provare la verità del fatto attestato, in assenza di una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero e ricolleghi specifici effetti all'atto-documento in cui la dichiarazione del predetto è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Soltanto quando la dichiarazione che il privato rende nel contesto dell'atto notarile è resa sotto il vincolo dell'attestazione resa previa ammonizione fatta dal pubblico ufficiale circa le conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti, l'eventuale non rispondenza al vero della stessa genera responsabilità penale in capo al dichiarante. Tali sono le dichiarazioni rese ai sensi della legge n.1150/1942 circa la anteriorità della edificazione dell'immobile rispetto al giorno 1 settembre 1967, oppure quelle sulla c.d. "conformità catastale" del bene venduto (ai sensi della l. 122/2010) ma non certo quelle relative alla situazione ipotecaria o a quella relativa ai vincoli sul bene oggetto della vendita. E' in ogni caso compito del notaio rogante quello di indagare circa la sussistenza di ipoteche, pesi, vincoli e gravami sul bene oggetto dell'atto stipulato, pur dovendosi rilevare come l'adozione di provvedimenti quali il sequestro probatorio penale non (ancora) trascritto, può in concreto essere difficilmente rilevabile dal professionista.

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