Obbligazioni del venditore



L'art. 1476 cod.civ. contiene un'elencazione delle obbligazioni, espressamente qualificate come principali, facenti capo al venditore. Si tratta dell' obbligazione di consegna di quanto venduto al compratore, di quella di fare acquistare a quest'ultimo la proprietà della cosa o il diritto, nelle ipotesi in cui l'acquisto non sia l'effetto immediato del contratto, infine dell' obbligazione di garantire l'acquirente in relazione ai vizi ed all'evizione.
Il successivo art.1477 cod.civ. costituisce una specificazione del numero 1 della norma che precede, precisando le modalità di consegna della cosa oggetto della vendita.
Accanto alle obbligazioni principali (ammesso che queste possano, come si dirà specificamente, essere propriamente qualificate come tali) possono in concreto sussisterne di ulteriori, di carattere accessorio. Tale, ad esempio, l'obbligo di corrispondere le spese annesse al contratto quando la legge eccezionalmente lo preveda nota1. Ancora nelle riferite obbligazioni rientra quella di fare consegna del certificato di abitabilità, che rientra tra le caratteristiche essenziali di un bene immobile, quale un'abitazione (Cass. Civ., Sez. II, 2438/2016). Non rientrano nelle obbligazioni in senso tecnico le condotte materiali e dichiarative alle quali il venditore è comunque tenuto se intende dar corso all'atto traslativo. Si pensi alle produzioni documentali che devono essere fatte al notaio incaricato, alle dichiarazioni che debbono essere riprodotte in atto, talvolta anche sotto il vincolo della attestazione giurata (relativamente alla situazione urbanistica, a quella catastale). Non sono tali le dichiarazioni relative all'insussistenza di gravami, la cui eventuale non rispondenza al vero non genera pertanto responsabilità penale in capo al venditore (Cass. Pen., Sez. V, 14382/2019).

Note

nota1

Il principio generale, stabilito come vedremo nell'art. 1475  cod.civ., è nel senso che le spese del contratto di vendita, comprese quelle fiscali, sono a carico del compratore se non è stato pattuito diversamente.La regola non può tuttavia considerarsi assoluta: ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 643/72, infatti, l'Invim, ossia l'imposta sull'incremento di valore che si evidenziava in occasione della vendita di un immobile, era a carico del venditore, perchè costui era il soggetto avvantaggiato dall'incremento stesso. Questa norma, ormai non più vigente, aveva carattere perentorio, come risulta dall'art. 27 della stessa legge, il quale comminava la nullità di "qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17576/11)
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