Dichiarazione del venditore di assenza di pesi e vincoli. Sussistenza sul fondo di opere permanenti destinate all'esercizio di una servitù di acquedotto. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 34375 dell'11 dicembre 2023)

L’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dall’onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti.
La subvalenza del principio di affidamento operante a favore del compratore garantito ex art. 1489 cod.civ. si impone solo accertata la presenza di servitù apparenti, oppure – in via alternativa – accertata la conoscenza effettiva di servitù, vincoli, oneri sull’immobile acquistato.
(Nel caso di specie è esclusa la riduzione del prezzo se la servitù di acquedotto non trascritta è comunque visibile sul terreno. Infatti l’acquisto di un fondo in vista di una lottizzazione edilizia impone al costruttore di compiere una preventiva e approfondita verifica dello stato dell’immobile).

Commento

(di Daniele Minussi)
Se da un lato corrisponde al vero che la dichiarazione in atto effettuata dal venditore circa l'assenza di pesi e vincoli, oneri o diritti di terzi lo rende responsabile nei confronti dell'acquirente, esonerato da speciali indagini, per i vincoli ancorchè conoscibili, dall'altro non vale per l'esistenza di servitù apparenti, quali quella di acquedotto (ancorchè non trascritta) le cui opere fossero chiaramente visibili. Questa la decisione della S.C. chiamata a pronunziarsi nella vertenza in cui la parte acquirente instava per la riduzione del prezzo a cagione dell'esistenza del vincolo. Nello stesso senso si veda Cass. civile, sez. II 2018 n. 57.

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