Destinazione d'uso dell'immobile diversa da quella indicata nel contratto preliminare. Risolubilità dello stesso per inadempimento. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10145 del 16 aprile 2021)

Va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile se l'agenzia immobiliare e il promissario acquirente hanno nascosto all'acquirente la reale destinazione d'uso del bene, oltre la mancata consegna della cantina, risultata inesistente. Scatta quindi per entrambi l'obbligo di restituzione della caparra tanto a norma dell'art. 1410 c.c., comma 2, per avere, in sostanza, espressamente garantito, nel contratto di cessione del preliminare, l'adempimento da parte della promittente venditrice degli obblighi, assunti con il preliminare, sia di ottenere il promesso cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che di stipulare il relativo contratto definitivo entro un termine essenziale; quanto a norma dell'art. 1410 c.c., comma 1, per aver, in sostanza, ceduto all'attrice la posizione di promissario acquirente rispetto ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile che non solo non aveva ma che mai avrebbe potuto avere la destinazione ad uso residenziale, trattandosi, com'era noto al cedente, di una destinazione contrastante con le norme della variante generale al P.R.G. vigente, che prevedeva esclusivamente la sua destinazione industriale ed artigianale, per cui, in definitiva, l'oggetto del contratto era viziato sin dall'origine.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso all'attenzione della S.C. era stata ceduta una posizione contrattuale afferente ad un contratto preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto una unità immobiliare la cui palesata destinazione d'uso era diversa rispetto a quella effettiva. L'obbligazione relativa all'ottenimento del mutamento di destinazione non era dunque riconducibile alla dinamica della negoziazione preliminare, ma all'accordo di cessione del contratto alla stessa afferente. Del tutto condivisibile, in ogni caso, l'esito decisionale: la risoluzione per inadempimento, ovviamente di non lieve rilevanza.

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