Curatore dell'eredità giacente. Liquidazione del compenso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33246 del 29 novembre 2023)

In tema di liquidazione del compenso per l’attività svolta dal curatore dell’eredità giacente, il giudice, in assenza di una specifica indicazione da parte del professionista in ordine ai criteri da adottare a tale fine, non può rigettare la relativa domanda per carenza probatoria sul quantum dovendo, in conformità ai criteri di cui all’art. 2233 cod.civ., verificare se l’attività sia assimilabile ad altra per la quale sono, invece, previste delle tariffe o delle tabelle, oppure, una volta esclusa la possibilità di ricorrere all’analogia, valutando autonomamente quale sia la misura da reputare congrua.

Commento

(di Daniele Minussi)
In quale misura liquidare le competenze per l'opera svolta dal curatore dell'eredità giacente? Secondo la pronunzia i esame, quand'anche il professionista che avesse richiesto al Giudice di essere rivalso per l'espletamento dell'incarico non avesse espresso indicazioni al riguardo, non potrebbe l'autorità giudiziaria adita limitarsi a respingere la relativa domanda. A tal proposito occorrerebbe pur sempre fare riferimento analogico all'espletamento di incarichi professionali per i quali vigono specifiche tariffe ovvero, in difetto, valutare in via autonoma quale possa essere un adeguato compenso.

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