Contratto nullo per contrarietà a norme imperative. Sostituzione automatica di clausole. Insuscettibiità dello stesso a fondare l'affidamento di uno dei contraenti. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29257 del 13 novembre 2024)

Non è giuridicamente tutelabile l’affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione un contratto di comodato relativo ad un impianto di distribuzione di carburante in relazione al quale il comodatario si era impegnato alla restituzione del bene entro una durata inferiore a sei anni, vale a dire inferiore a quella minima prevista dall’art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32 del 1998. Va notato come, ai sensi del comma 10 della norma citata, ogni pattuizione contraria alle prescrizioni portate dal detto articolo è nulla di diritto. Le clausole previste da esso sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Per tale motivo non sarebbe possibile sostenere che, in capo alla controparte, vale a dire al comodante, sia sorto un affidamento meritevole di protezione risarcitoria in ordine alla pattuizione in esame.

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