Contraente privo dell'udito: indispensabilità della lettura personale dell'atto e della relativa menzione. Quando la persona può essere considerata"interamente priva dell'udito"? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24726 del 3 ottobre 2019)

In materia di stipulazione degli atti notarili, la lettura dell'atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso delle apposite apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto medesimo come manifestazione della sua volontà, mentre in tutti gli altri casi il formalismo di cui all'art.56 l.n. non è necessario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'art. 56 l.n. prevede che, nell'ipotesi in cui la parte sia interamente priva dell'udito, l'atto debba essere personalmente letto dalla stessa e che di tale attività sia fatta menzione nell'atto a cura del notaio. La sanzione per il mancato rispetto della norma è grave, essendo prevista addirittura la nullità dell'atto. Ciò premesso, dato il modo di disporre della norma, il quesito consisteva nell'accertare quale sia il grado di sordità necessario per far scattare la disposizione. Al riguardo la S.C. ha deciso nel senso che la stessa rinviene applicazione anche nell'ipotesi in cui la persona, pur non essendo del tutto sorda, si trovi in una situazione di minorazione "talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto..." Nella fattispecie tale situazione non ricorreva, onde veniva confermata la pronunzia in grado di Appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva deciso nel senso della inapplicabilità dell'art. 56 l.n. e della conseguente validità dell'atto di compravendita.

Aggiungi un commento