Condominio. Deliberazione dell'assemblea istituente divieto di destinare cantine ad abitazione. Legittimità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12056 del 13 aprile 2022)

È legittima la delibera che vieta di adibire le cantine a uso abitativo anche se non è ancora stato installato il servizio igienico. Infatti, l'uso in concreto dei vani cantina, mediante gli allacci e le opere fatte, a fini abitativi è lesivo del diritto degli altri comunisti al decoro abitativo ed alla sicurezza del condominio, oltre che comportante aggravio all'uso dei servizi comuni, in presenza di persone che de facto vivevano nei vani cantina non all'uopo funzionalmente destinati.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. sancisce la legittimità della deliberazione dell'assemblea condominiale che vieta il mutamento di destinazione d'uso della cantina in appartamento, ancorchè si tratti di un bene sul quale il titolare vanta un diritto soggettivo pieno.
La cantina (quando non faccia parte di aree comuni) è indubbiamente un bene personale di ciascun condomino, il quale ben può farne l'utilizzo che crede. Tuttavia quando ne venga radicalmente immutata la destinazione, come nell'ipotesi in cui si pretenda di adibirla ad abitazione, munendola dei necessari servizi, la cosa cambia. Infatti avrebbe luogo da un lato un sensibile aggravio della fruizione dei servizi comuni (scarichi, condotte di acqua, riscaldamento), dall'altro muterebbe il decoro e la struttura dell'edificio condominiale.

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