Condizione risolutiva o modo? Interpretazione della clausola testamentaria che pone a carico degli eredi la cura e l'assistenza materiale e morale vita natural durante di un terzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14220 del 12 luglio 2016)

La disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il testatore istituisce le due figlie eredi in parti eguali a condizione che prestino alla madre cura ed assistenza e prevedendo che, nell'ipotesi di inadempimento, il lascito ereditario si "riduca" alla sola porzione legittima. Condizione risolutiva o modo?
Mentre il Giudice di prime cure statuisce nel primo senso, in grado di Appello la decisione si inverte. La S.C. conferma tale impostazione, descrivendo la disposizione testamentaria come impositiva di un modo corrispondente al vitalizio alimentare di cui all'art. 1872 cod.civ.. A ragionar diversamente insorgerebbe la difficoltà di sindacare la verificazione o meno dell'evento condizionale. Fino all'attimo precedente alla morte delle madre infatti sarebbe possibile che l'obbligazione avesse a rimanere inadempiuta, mentre riconducendo il contenuto della disposizione all'obbligazione modale, essa è immediatamente cogente, potendo legittimare pur sempre una reazione quando dovesse palesarsi un inadempimento della stessa.

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