Compensatio lucri cum damno: presupposti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12248 del 20 maggio 2013)
Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice).