Comodato di casa familiare a tempo determinato. Soltanto urgenti ed imprevedibili esigenze legittimano la restituzione del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13716 del 31 maggio 2017)

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma II, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando il comodato a tempo indeterminato ha ad oggetto un'unità abitativa destinata al nucleo familiare, tale destinazione si traduce in una peculiare "colorazione" dell'elemento causale. Secondo la S.C. (che ha ripreso l'orientamento già espresso da Cass. Civ. Sez. Unite, 13603/04, successivamente revocato in dubbio da Cass. Civ., Sez. III, 2103/12) infatti in tale caso la funzionalizzazione dell'accordo è tale da opporsi al veni meno del vincolo contrattuale pure nell'ipotesi di sopravvenuta crisi della coppia. Solo il sopraggiungere di un'esigenza "grave ed imprevista" potrebbe determinare la fine del godimento e l'insorgenza dell'obbligazione di restituzione del bene.

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