Cessazione del vincolo pertinenziale. Presupposti oggettivi e soggettivi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20911 del 21 luglio 2021)

Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non serve un esplicito atto formale allo scopo di far venir meno il vincolo pertinenziale tra due beni: è sufficiente a tal fine che sia posta in essere un'attività che abbia quale risultato il venir meno della destinazione a servizio o ornamento del bene pertinenziale rispetto a quello principale. Tale risultato pratico, in ogni. caso, deve essere conseguito da parte del soggetto legittimato a porre in essere la relativa attività: secondo la S.C. non è tale il mero conduttore, il quale non potrebbe vantare la disponibilità giuridica richiesta dalla legge.

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