Cassazione Civile Sez. I 14899/2000: La nullità degli interessi sui mutui non esauriti può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Momento significativo per individuare se il tasso degli interessi nel mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 58 superi la soglia stabilita nei decreti ministeriali trimestrali previsti dall'articolo 2 di detta legge è quello della dazione di detti interessi, e non quello della stipula del contratto, essendo tenuto il giudice a rilevarne anche d'ufficio l'illegittimità qualora si controverta dell'esecuzione del contratto