Cass. Civ., Sez. III, n. 11016 del 19 maggio 2011. Carattere oggettivo della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.