Cass. Civ., sez. II, n. 12775/2008. Perimento dell'edificio condominiale e sua ricostruzione.

Nell'ipotesi, disciplinata dall'art.1128, comma I, c.c., di perimento di un edificio in condominio per l'intero o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, il condominio si estingue per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni e le porzioni di proprietà esclusiva, e permane tra gli ex condomini soltanto una comunione pro indiviso sull'area di risulta, sicché il condominio si ripristina soltanto ove l'edificio venga ricostruito in maniera conforme a quello in precedenza esistente. In caso di ricostruzione difforme, poichè non può rinascere l'originario condominio, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote.

Commento

L'aspetto problematico è costituito dal raccordo tra il modo di disporre dell'art.1128 cod.civ. e la situazione che si crea nell'ipotesi di ricostruzione dell'edificio in esito al perimento integrale del condominio. La distinzione è tra ricostruzione qualificabile in chiave di rimessione in prestino e ricostruzione di un'edificazione nuova. Soltanto la prima ipotesi è compatibile con la ricostituzione del condominio secondo l'assetto dominicale precedente. Nella seconda infatti si avrà semplicemente l'instaurazione di una comunione ordinaria pro quota millesimale sull''intera nuova costruzione.

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