Cass. Civ., sez.Unite, n.10896/2003. Criterio di individuazione della giurisdizione civile in riferimento all'azione di responsabilità precontrattuale.

In tema di responsabilità precontrattuale sussiste la giurisdizione sia dello Stato del luogo in cui venne posto in essere il comportamento del danneggiante che la parte danneggiata assume non essere conforme a buona fede, sia dello Stato del luogo (eventualmente diverso) in cui la danneggiata ha inizialmente subito il danno causato da quel comportamento. (Nella specie quest'ultimo luogo viene individuato nella sede della Società danneggiata ove essa ha avuto conoscenza della volontà della controparte di non addivenire alla conclusione del contratto).

Commento

Notevole portata della pronunzia in esame, che si riannoda logicamente a quella della Corte di Giustizia C.E. (Seduta plenaria Sentenza 17/12/2002 - Causa C-334/00). In quell'occasione era stato deciso, sulla scorta della reputata natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale, che la competenza del giudice fosse da ancorare al luogo in cui si fosse prodotto il fatto dannoso. Questa soluzione è tuttavia tale da generare problematiche, con speciale riferimento alla concreta possibilità di perseguire condotte scorrette di soggetti che agiscano in Paesi diversi da quelli in cui si è prodotto il risultato pregiudizievole della condotta scorretta. Per tale motivo le S.U. del Supremo Collegio affiancano al detto criterio quello, concorrente, del luogo in cui si è inizialmente verificato il danno cagionato dall'illecito comportamento.

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