Cass. Civ., sez.II, n. 13368/2005. Inesistenza dell' animus possidendi nel promissario acquirente.

Nel contratto preliminare a effetti anticipati la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo la altruità della cosa. Deve ritenersi, quindi, inesistente, nel promissario acquirente l'animus possidenti sicché la sua relazione con la cosa deve essere qualificata come semplice detenzione con esclusione della applicabilità della fattispecie della disciplina dell'articolo 1148 del Cc, relativo all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda. (Nella specie, dichiarato risolto per inadempimento del promissario acquirente il preliminare di vendita di un immobile, detto promissario era stato condannato a corrispondere una indennità per il godimento del bene stesso con decorrenza dalla data di inizio dell'occupazione. Deducendo il soccombente che l'indennità ex articolo 1148 del Cc era dovuta unicamente con decorrenza dalla data della domanda la Suprema corte ha rigettato una tale pretesa, in applicazione del principio esposto sopra).

Commento

Correttamente la S.C. qualifica la situazione di materiale disponibilità del promissario acquirente nell'ambito di un contratto preliminare di vendita ad effetti c.d. anticipati in chiave di mera detenzione e non di possesso. Nel senso che il promissario acquirente possa giovarsi di alcuni rimedi propri della vendita con effetti traslativi, cfr. Cass. 10454/2003, con la quale si è dichiarata la praticabilità, in via alternativa, tra una domanda di riduzione del prezzo ed una di condanna all'eliminazione dei vizi della cosa.

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