Cass. Civ., Sez. II, n. 939 del 17 gennaio 2011, Profili di illiceità anche per l'immissione sonora "tollerabile"

In materia condominiale la circostanza secondo cui le immissioni sonore rispettino il limite massimo di tollerabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non autorizza a ritenerle senz’altro lecite: il giudizio deve infatti essere formulato alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.che impone di contemperare le ragioni delle attività produttive con quelle della proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi) Si ripropone il problema del contemperamento di esigenze antitetiche, Nel caso di specie come conciliare lo svolgimento di un'attività produttiva (un negozio dotato di una ventilazione che produce immissioni sonore) con la fruizione dei locali contigui (nei quali un legale svolge la sua professione)?
Può la natura dell'attività svolta nei fondi influenzare il giudizio relativo alla normale tollerabilità?

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