Cass. Civ., sez. II, n. 21198/2005. Limiti dell' efficacia dell'intavolazione.

Con riguardo ai beni soggetti, " ratione loci ", al regime tavolare, disciplinato dalla legge 28 marzo 1929, n.499, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel libro fondiario - cosiddetta intavolazione -, che non afferisce anche alla quantità ed estensione materiale del diritto, riguarda solamente i diritti reali immobiliari trasferiti per atto negoziale tra vivi e non costituisce formalità necessaria ai fini dell'operatività dei modi di acquisto originario della proprietà, che rimangono disciplinati dalle ordinarie norme civilistiche.


Commento

L'efficacia costitutiva propria dell'intavolazione attiene unnicamente agli atti di acquisto inter vivos. Ne è pertanto esclusa ogni portata riferibile agli acquisti a causa di morte o a quelli che intervengono a titolo originario (come l'usucapione). In tema di conflitto tra acquirente per atto tra vivi dell'immobile che abbia ottenuto l'intavolazione a proprio favore e colui che assume di aver usucapito lo stesso bene, cfr. Cass. Civ., Sez.II, 9735/2002

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