Azione di simulazione promossa da un terzo. Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 35823 del 22 dicembre 2023)

Con riferimento all’azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell’azione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia perviene invero all'affermazione di un principio assolutamente logico: quando un terzo (tale rispetto al contratto simulato) intenda farne valere la portata assolutamente fittizia, occorre che il relativo giudizio veda coinvolti tutte le parti del congegno negoziale asseritamente simulato. Questa conclusione tuttavia non ha bisogno di essere giustificara facendo leva sulla nullità che seguirebbe alla constatazione della simulazione assoluta dell'atto, basandosi piuttosto sulla considerazione stessa del venir meno dell'elemento causale del contratto. Una volta infatti che fosse stata reputata inesistente (o inopponibile) la causa del negozio al terzo che lo avesse impugnato, l'eliminazione giuridica dell'atto dal punto di vista esterno non potrebbe non avere rilevanza anche nei rapporti interni tra le parti di esso. Donde la natura necessaria del litisconsorzio.

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