Annullamento di concessione edilizia. Profili risarcitori: rilevanza del concorso colposo del creditore. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5063 del 28 febbraio 2017)

Qualora venga accertato che i danni prodotti siano collegati causalmente anche al fatto dello stesso danneggiato ricorre l'ipotesi del fatto colposo del creditore che ha concorso al verificarsi dell'evento dannoso e va applicata la disposizione di cui all'art. 1227, I comma, c.c., (in tema d'inadempimento delle obbligazioni), richiamata dall'art. 2056 c.c. (in materia di responsabilità aquiliana), che impone la diminuzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa ascrivibile al creditore o al danneggiato.
Nella specie, il certificato di destinazione urbanistica attesta l'inclusione di un suolo in una determinata zona del territorio comunale e ne certifica il carattere edificatorio o meno, ma non esaurisce le condizioni previste dall'ordinamento per il rilascio della concessione edilizia, che devono tener conto dell'incidenza degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo. Pertanto, il proprietario non può non rispettare tali prescrizioni nel formulare istanza di concessione edilizia, né può aggirarle presentando varianti, diversamente esponendosi al rischio di vederla annullata, ciò non comportando tout court che i danni prodotti all'interesse alla conservazione della propria situazione giuridica siano da addebitare a responsabilità esclusiva dell'Amministrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo annullamento del provvedimento abilitativo urbanistico, ciò che aveva comportato il fermo (per 42 mesi) dei lavori di costruzione. L'entità del pregiudizio subito tuttavia avrebbe potuto essere ridotta in funzione della condotta del creditore (vale a dire del privato che aveva proceduto a costruire in base alle risultanze del certificato di destinazione urbanistica, senza tener conto delle dotazioni delle aree a standard per reti stradali e tecnologiche, elementi di cui il Comune non aveva erroneamente tenuto conto nel rilasciare il provvedimento abilitativo edilizio).

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