Annullamento del contratto per dolo. Requisiti di efficienza della condotta del deceptor. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 31731 del 4 novembre 2021)

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod.civ.. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in considerazione mette a fuoco il requisito della determinanza del dolo, vale a dire dell'efficienza causale che la condotta ingannatrice ha sortito sul deceptus, il quale, in conseguenza della stessa, si deve essere determinato alla conclusione del contratto proprio in base all'errore nel quale è stato fatto cadere. Non basta: questo errore dovrebbe altresì essere considerato "essenziale" in base ai dettami di cui all'art. 1429 cod.civ.. Da quest'ultimo punto di vista, in astratto e in difetto di espliciti requisiti posti dalla legge, ci si potrebbe interrogare se debba venire in esame, ai fini dell'annullamento, un errore essenziale, ovvero un errore qualsiasi. Va ricordato che la nozione di errore essenziale fa riferimento ad una complessità di elementi, basati sul diverso peso dei distinti aspetti della determinanza (intesa come efficienza causale dell'errore in ordine al perfezionamento del contratto) e dell'oggetto sul quale l'errore cade. Parrebbe così, in difetto di ulteriori qualificazioni e requisiti normativi ,che, per quanto riguarda l'errore cagionato da dolo, quello che unicamente dovrebbe contare sia la determinanza. La giurisprudenza parrebbe però affiancare a tale elemento, ai fini dell'annullabillità, quello della essenzialità dell'errore (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 1955/96).

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