Condizioni di rilevanza del dolo



Affinchè il dolo possieda rilevanza in tema di contratto in generale esso deve anzitutto provenire dall'altro contraente (art. 1439, I comma, cod.civ. ).

Se ciascuna delle parti ha cercato d'ingannare l'altra (c.d. dolo reciproco) secondo un'opinione vi sarebbe una sorta di compensazione tra le due condotte fraudolente nota1; secondo un altro parere ciascuna delle parti potrebbe agire per ottenere l'annullamento del contratto nota2. Questa appare la tesi più convincente, in difetto di particolari indicazioni della legge.

Ai fini dell'annullabilità dell'atto devono concorrere i seguenti requisiti:

  1. il raggiro o artificio, ossia una condotta della controparte idonea a trarre in inganno la vittima (es.: la esibizione di certificazioni, di documenti quali licenza, autorizzazioni falsificate per indurre un soggetto a ritenere esistenti i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione di un esercizio commerciale e, conseguentemente, a stipulare una cessione di azienda);
  2. la determinanza del dolo, nel senso che l'azione ingannatrice deve avere la forza di indurre un errore (art. 1439 cod.civ.) nel soggetto ingannato per effetto del quale costui viene determinato alla conclusione di un atto. Tale errore dovrebbe altresì essere "essenziale" (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 1955/96; Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 31731/2021). Di per sè il dolo potrebbe avere avuto efficacia solo incidente e non determinante: la sanzione dell'annullabilità è tuttavia prevista unicamente se il dolo è stato determinante, se cioè l'inganno ha avuto successo, inducendo un errore, ancorchè non essenziale Cass. Civ., Sez. III, 4065/2014);
  3. la provenienza dell'inganno dalla controparte: se sono vittima di raggiri di terzi, che nulla hanno a che fare con l'altro contraente, l'atto non è impugnabile, a meno che quest'ultimo ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio (art. 1439 , II comma cod.civ. ). Giova infine rilevare, sotto l'ultimo tra i profili evocati, la differenza tra errore e dolo. E' chiaro che l'accertamento dell'efficienza della condotta ingannatrice dell'altro contraente costituisce il perno al fine del sindacato circa l'esistenza del dolo. Ciò non toglie che sia possibile dedurre, a sostegno della domanda di annullamento del contratto, entrambi i vizi (Cass. Civ. Sez. I, 16663/08 ). L'eventuale reiezione della prospettazione afferente al comportamento decettivo della controparte non impedirà che vengano ricnosciuti gli estremi per l'annullamento del contratto per errore .


Note

nota1

Aderendo così alla soluzione romanistica secondo la quale "si dolo malo fecerint, invicem de dolo non agente, dolus cum dolo compensatur".
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nota2

Cfr. Trabucchi, voce Dolo, in N.mo Dig. it., p.153.
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Bibliografia

  • TRABUCCHI, Dolo (dir.civ.), N.mo Dig.it.

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