Anche il figlio maggiorenne può impugnare l'atto dei genitori effettuato in violazione delle regole proprie del fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22069 del 4 settembre 2019)

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni, in quanto il fondo non sia cessato e i figli non risultino economicamente autosufficienti, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su beni specifici un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. L'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine.
E' conforme alla legge la clausola inserita nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dei beni vincolati al fondo medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Papà e mamma ipotecano la casa sottoposta al vincolo del fondo patrimoniale? Da osservare come i medesimi avessero proceduto in forza della clausola che li esentava dal domandare l'autorizzazione giudiziale pure in presenza di figli minori d'età. Nessun problema: tale clausola è perfettamente valida, ma il figlio, quand'anche maggiorenne (in tal caso se non economicamente autosufficiente) può impugnare l'atto posto in essere dai genitori, sottoponendolo a critica, vale a dire contestando che esso fosse funzionale al promovimento del benessere economico familiare. Insomma: non bastavano banche, creditori e quant'altro. Ora ci si mettono anche i figli. D'altronde l'iter logico argomentativo della S.C. non può certo essere criticato: se i beni costituiti nel fondo debbono adempiere al compito di soddisfare i bisogni della famiglia, un utilizzo diverso non può certo andare esente da censure. Quanto alla legittimazione attiva della prole, pur non espressamente prevista dalla norma, deve reputarsi sussistente, stante la predetta finalità del fondo.

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