Ammissioni in giudizio e conseguente preclusione dell'operatività dell’eccezione di prescrizione presuntiva di cui all’ art. 2956 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11991 del 28 maggio 2014)

L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta, circostanza, quest’ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura stessa della prescrizione presuntiva (volta semplicemente a far reputare come "chiuse" vicende dalle quali erano scaturiti crediti che solitamente vengono definiti nell'arco di un breve lasso temporale) implica come ne vada esclusa l'efficienza in tutti i casi in cui, anche implicitamente, il debitore ammetta il mancato pagamento.

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