Agevolazioni piccola proprietà contadina. Termini per la produzione del certificato di cui all'art. 3 l. 604/1954. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 28845 dell’1 dicembre 2017)

In tema di agevolazioni tributarie il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all' art. 4, comma I della L. n. 604/1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma II, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto. Non perde peraltro il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se un termine triennale per elaborare una richiesta di produzione di un certificato parrebbe molto, chiarisce la pronunzia in esame che potrebbe anche non essere sufficiente. Infatti se colui che, intendendo fruire delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina ed essendosi limitato a produrre in sede di registrazione dell'atto il mero certificato "provvisorio", da conto di essersi diligentemente attivato, ancorché invano, ai fini di conseguire il certificato "definitivo" (funzionale a far acquisire definitivamente le dette agevolazioni), la decadenza non si produce.

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