Circolare N. 61/E, Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust


Roma, 27 dicembre 2010

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

Premessa

Come noto, l'articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, di seguito "finanziaria 2007"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di trust.
In particolare, il comma 74 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, modificando l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
E' stata così riconosciuta al trust un'autonoma soggettività tributaria estendendo ad esso l'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.
In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
  • i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
  • i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di trust:
  1. trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
  2. trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi). E' tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale.
Nel caso di trust opaco il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente).
Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti), invece, il comma 2 dell'articolo 73 del TUIR prevede che: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali".
Come già ampiamente illustrato nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.
In tale ipotesi, l'imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali Se, dunque, nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente "per natura": in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari.
I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, redditi di capitale.
Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di determinare la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non consentono lo scambio di informazioni.
In particolare, è stata prevista una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia a carico dei trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati nel decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, e successive modifiche (cd. "white list") qualora:
  • almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia; ovvero,
  • siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;
Con riferimento a talune problematiche emerse in sede di applicazione di tale normativa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già chiarito con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

Principi e caratteristiche dell'istituto

Come noto, il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo,
o per uno scopo prestabilito.
L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Così come previsto nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:
  1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  2. l'intestazione dei beni medesimi al trustee;
  3. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge. Per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico. Tuttavia, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico dei trust costituiti sulla base della legislazione interna di uno Stato estero, nonché di quelli "atipici" costituiti in Italia, non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione. Più precisamente, viene riconosciuta la validità giuridica solo agli istituti connotati dagli elementi distintivi che caratterizzano i trust come sopra elencati.
In sostanza, quindi, i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.
Non possono, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Inoltre, come già detto, di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.
Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna della categorie reddituali di appartenenza.
Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:
  • trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
  • trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
  • trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
  • trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
  • trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
  • trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
  • ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Trust esteri – beneficiari residenti

La lettera g-sexies), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR dispone che siano considerati redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".
L'espressione "anche se non residenti" non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust,a prescindere dalla residenza di quest'ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito circa l'ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto a tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario.
In definitiva, fatte salve le ipotesi di interposizione del trust nelle quali il beneficiario può conseguire redditi di diversa natura secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR, ai sensi della citata lettera g-sexies) il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.
Ovviamente, come sopra ricordato, qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.
In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano.
In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.

Beneficiari esteri di trust residenti

Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall'articolo 23, lettera b), del TUIR. Tale disposizione prevede, come noto, l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale "corrisposti " dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.
Tuttavia, dal momento che la lettera g-sexies) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lettera b), comma 1, dell'articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.

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