Acquisto di un bene con denaro personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale. Non basta dirlo, occorre che l'affermazione corrisponda ad un fatto reale: ancora sulla c.d. "rinunzia al coacquisto". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7027 del 12 marzo 2019)

La semplice dichiarazione contenuta nell’atto di vendita relativa all’acquisto di beni immobili da parte di un coniuge dopo il matrimonio, ma con denaro personale, non è sufficiente ai fini di escluderne l'inclusione nella comunione legale.
Non occorre solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’articolo 179, primo comma, lettere c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della cosiddetta "rinunzia" all'acquisto in comunione legale da parte di uno dei coniugi è un "evergreen". Il punto fermo in materia era stato già posto dalla S.C. a SSUU (Cass. Civ. Sez. Unite, 22755/09) che, proprio in relazione alla natura meramente ricognitiva della dichiarazione ex art. 179 lett. f) cod.civ., aveva stabilito che è possibile contestare, anche a distanza di tempo, l'appartenenza del bene al patrimonio personale di uno soltanto dei coniugi, facendo valere l'effettivo intento del coniuge dichiarante e la reale destinazione del cespite, pur dovendo essere tutelato il terzo avente causa di buona fede, al quale l'esito della relativa vertenza sarebbe inopponibile. Nella specie, la S.C., la cui portata è del tutto analoga, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni.

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