Accertamento dell'identità delle parti. E' sufficiente l'esame della carta di identità? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15490 del 1° giugno 2023)

L’art. 49 della l. notarile (nel testo fissato dall’art. 1 della l. n. 333 del 1976) secondo il quale il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione, con la valutazione di “tutti gli elementi” atti a formare il suo convincimento, contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretato nel senso che il professionista, nell’attestare l’identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza introno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest’ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti; l’accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è certo la prima volta che la S.C. si pronunzia sul tema della articolazione della condotta del notaio intesa ad accertare la identità delle parti che non conosca di persona (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III 2021 n. 41801). L'operato diligente del notaio non può limitarsi alla mera presa in visione di un documento di identità (quale un passaporto o una carta di identità) dovendo, nell'ipotesi in cui non raggiunga la certezza, avvalersi di fidefacienti. Nel caso di specie il notaio aveva identificato le parti sulla base delle carte di identità che poi si erano rivelate false, facendo parallelamente affidamento sulla presenza al momento della stipula dell'atto dei funzionari bancari e di intermediazione con i quali le parti avevano intrattenuto pregressi rapporti. A giudizio dei Giudici, tuttavia, il notaio non poteva dirsi aver assolto all’obbligo di adeguata diligenza professionale in quanto la sua certezza soggettiva della identità delle parti, non poteva dirsi conseguita attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

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