Retratto successorio e simulazione



La cessione onerosa della quota ereditaria effettuata a favore di un estraneo potrebbe anche essere simulata. Che cosa dire della possibilità che il coerede alienante deduca, per l'appunto, la simulazione assoluta dell'atto di vendita della quota al coerede che intenda operare il riscatto?

A questo proposito, si è deciso che il coerede retraente deve essere considerato terzo non soltanto ai fini della prova della simulazione (art. 1417 cod.civ. ), bensì anche all'esito dell'esercizio del retratto nota1. Conseguentemente il retraente che eserciti il diritto di riscatto, assumendo automaticamente la qualità di parte della vendita, potrà continuare ad essere considerato terzo anche ai sensi dell'art. 1415 cod.civ., risultando al medesimo inopponibile la simulazione (Cass.Civ. Sez.II, 5181/92 ; Cass.Civ. Sez.II, 4777/83 ) nota2.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, Milano, vol. III, 2000, p. 706.
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nota2

In tal senso anche Triola, Simulazione del prezzo e retratto successorio, in Giust.civ., vol. I, 1980, p. 1350; Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giu.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1986, p. 88.
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Bibliografia

  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986
  • TRIOLA, Simulazione del prezzo e retratto successorio, Torino, Giur.sist., I, 1980

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