Offerta in prelazione (retratto successorio )



Il coerede che desidera cedere a titolo oneroso la propria quota ha l'obbligo, secondo il dettato dell'art. 732 cod.civ., di notificare la proposta di alienazione all'altro (o agli altri) coerede (coeredi).

Giova a questo proposito precisare che si deve trattare di una vera e propria proposta contrattuale, contenente tutte le condizioni e le clausole contrattuali (Cass.Civ. Sez.II, 3557/75 ) nota1. In altri termini, quanto oggetto della comunicazione deve essere tale da consentire ai coeredi di semplicemente accettare, senza che abbia luogo trattativa alcuna.

Che valore ha la mera comunicazione dell'intento di alienare?

Si parla a questo riguardo di denuntiatio , intesa come un quid minus rispetto ad una compiuta proposta nota2 . Essa è funzionale ad ottenere un rifiuto diretto da parte dei titolari del diritto di prelazione, ciò che aprirebbe la via ad una alienazione priva del rischio del riscatto. Così se Tizio non vuole correre il rischio che Caio, accettando, determini il perfezionamento di un atto traslativo di cessione, può semplicemente dichiarare la propria intenzione di cedere a determinate condizioni. Caio non potrà accettare perché una proposta non gli è stata rivolta. Ciò a tacere di una speciale finalità che può animare il dichiarante: quella cioè in cui Tizio, non volendo far sapere al coerede Caio il prezzo di alienazione della propria quota offertogli dall'estraneo Sempronio, faccia sapere a Caio soltanto la propria intenzione di vendere, sollecitando una manifestazione circa l'interesse di Sempronio. In ogni caso, se costui risponde di non aver alcuna intenzione di acquistare, Tizio potrà liberamente alienare a Sempronio la quota dei beni ereditari senza che Caio possa pretendere di attivare il diritto di riscatto (circa la validità di una siffatta rinunzia "preventiva", si veda Cass. Civ., Sez. II, 16314/2016). Occorre tuttavia osservare che Caio avrebbe pur sempre la possibilità, a propria volta, di limitarsi a comunicare a Tizio la propria posizione interlocutoria, condizionando l'eventuale manifestazione del proprio interesse alla concreta conoscenza delle condizioni contrattuali della cessione. Un tale passo renderebbe finalmente necessario da parte di Tizio uscire allo scoperto formulando una proposta. Deve infatti essere chiarito che la semplice comunicazione dell'intenzione a vendere non integra gli estremi della notificazione della proposta di cui all'art. 732 cod.civ. (Cass.Civ. Sez.II, 4461/78).

Quello che i coeredi prelazionari non possono invece fare è, una volta ricevuta la proposta compiuta, innestare una fase di trattative volte a modificarne i termini. E' unicamente possibile prendere o lasciare: o subentra l'accettazione della proposta e si conchiude la fattispecie contrattuale afferente alla cessione oppure la proposta si caduca (implicitamente o esplicitamente). Naturalmente è anche possibile per il prelazionario rinunziare al proprio diritto anteriormente ed indipendentemente dal ricevimento della proposta (o anche della semplice denuntiatio ) (Cass.Civ. Sez.II, 310/99 ).

Deve essere la proposta rivolta in forma scritta?

Una specifica norma che imponga un determinato formalismo fa difetto (Cass.Civ. Sez.II, 156/81 ). E' stato così affermato che la proposta potrebbe essere comunicata anche verbalmente (Cass.Civ. Sez.II, 4537/82 ). Si può rilevare, in senso contrario, che l'utilizzo del termine "notificazione" di cui all'art. 732 cod.civ. sembrerebbe postulare comunque lo scritto nota3 , dall'altro che la cessione della quota di eredità può essere ricondotta alla vendita d'eredità che, ai sensi del I comma dell'art. 1543 cod.civ., deve essere effettuata per iscritto a pena di nullità nota4. In un'ipotesi in cui l'oggetto della quota ereditaria si sostanziava in diritti immobiliari, è stato deciso nel senso della indispensabilità della forma scritta (Cass. Civ. Sez. II, 25041/06 ).

Note

nota1

In tal senso Durante, voce Prelazione e riscatto. Retratto successorio, in Enc.giur.Treccani, p. 4; Moscarini, La prelazione, in Enc.dir., p. 989.
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nota2

Sul punto v. Capozzi, Successioni e donazioni, vol. II, Milano, 1982, p. 751.
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nota3

Fanno riferimento alla forma scritta il Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.priv.it. diretto da Vassalli, Torino, 1980, p. 64 e Veneri, Della prelazione tra coeredi e del retratto successorio, Milano, 1969, p.42. Contra Lops, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art.732 c.c., in Riv.not., 1978, p.258, per il quale la forma scritta sarebbe necessaria solo nel caso in cui l'eredità abbia ad oggetto beni immobili.
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nota4

Così Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Libro II, Bologna-Roma, 1970, p. 167.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • DURANTE, Prelazione e riscatto, III, retratto successorio, Enc. giur. Treccani
  • LOPS, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 c.c., Riv.not., 1978
  • MOSCARINI, La prelazione, Enc.dir.
  • VENERI, Della prelazione tra coeredi e del retratto successorio, Milano, 1969

Prassi collegate

  • Quesito n. 184-2018/C, Rinuncia preventiva alla prelazione

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